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Normativa

Docenti e lezioni private: il divieto con i propri alunni, l'obbligo di comunicazione e le incompatibilità

L'articolo 508 del D.Lgs 297/1994: niente lezioni private ai propri alunni, comunicazione al dirigente, nessun altro impiego pubblico, libera professione solo con autorizzazione.

A cura della Redazione di ScuolaScuola Pubblicato il Verificato sui documenti ufficiali il 25 ottobre 2026

Una scrivania con quaderno e matite
Immagine illustrativa Foto: Category:Government of the United States Virgin Islands · origine · Pubblico dominio

Un docente può dare ripetizioni? E può svolgere un’altra attività? Lo dice l’articolo 508 del testo unico sulla scuola (decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297), intitolato alle incompatibilità. Riassumiamo il testo vigente su Normattiva, che usa ancora termini come «direttore didattico», «preside» e «provveditore agli studi»: per i soggetti competenti oggi vanno lette le norme successive.

Lezioni private

  • Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto (comma 1).
  • Il docente che assume lezioni private deve informare il direttore didattico o il preside e comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza (comma 2).
  • Se le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedono, il capo d’istituto può vietare l’assunzione di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il consiglio di circolo o d’istituto; è ammesso ricorso (commi 3 e 4).
  • Nessun alunno può essere giudicato dal docente da cui ha ricevuto lezioni private: sono nulli gli scrutini o le prove d’esame svolti in violazione del divieto (comma 5).
  • Al personale ispettivo e direttivo è vietato impartire lezioni private (comma 6).

Altri rapporti di lavoro

  • L’ufficio di docente non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico (comma 7). Chi assume un altro impiego pubblico deve darne immediata notizia e l’assunzione importa la cessazione di diritto dall’impiego precedente, salvo il trattamento di quiescenza eventualmente spettante (commi 8 e 9).
  • Il personale non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, salvo cariche in società o enti per i quali la nomina è riservata allo Stato con autorizzazione del Ministero (comma 10). Il divieto non si applica alle società cooperative (comma 11).
  • Chi contravviene viene diffidato a far cessare l’incompatibilità; l’ottemperanza non preclude l’azione disciplinare; decorsi quindici giorni senza che l’incompatibilità sia cessata è disposta la decadenza (commi 12-14).
  • Libere professioni: al personale docente è consentito esercitarle, previa autorizzazione, purché non pregiudichino l’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio (comma 15). Contro il diniego di autorizzazione è ammesso ricorso (comma 16).

Cosa non c’è in questo articolo

Sugli incarichi esterni retribuiti e sulle procedure di autorizzazione dei dipendenti pubblici esistono altre norme, non trattate qui. Per chi ha dubbi sul proprio caso, il riferimento è la segreteria e il dirigente scolastico.

Fonti ufficiali

Questo articolo è stato scritto da ScuolaScuola a partire dai seguenti documenti ufficiali:

Le norme cambiano: per decisioni importanti fai sempre riferimento al testo ufficiale e all’ufficio competente.

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