Un docente o un ATA può accettare un incarico retribuito fuori dalla scuola? La regola generale per i dipendenti pubblici è nell’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel testo vigente su Normattiva. Per i docenti restano ferme anche le norme specifiche del testo unico sulla scuola: ne parliamo in un altro articolo.
La regola generale
- Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità, e restano fermi anche gli articoli 267, 273, 274, 508 e 676 del testo unico sulla scuola (comma 1).
- Le amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi non compresi nei compiti d’ufficio che non siano espressamente previsti da una legge o da altre fonti normative o espressamente autorizzati (comma 2).
- I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. Ai fini dell’autorizzazione l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (comma 7).
Cos’è un «incarico retribuito»
Sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri d’ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso (comma 6).
Cosa è escluso dall’obbligo
Sono esclusi i compensi e le prestazioni derivanti da:
- collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e invenzioni industriali;
- partecipazione a convegni e seminari;
- incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- incarichi svolti in aspettativa, comando o fuori ruolo, e incarichi sindacali per i distaccati;
- attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione, di docenza e di ricerca scientifica;
- prestazioni di lavoro sportivo fino a 5.000 euro annui, per le quali è sufficiente la comunicazione preventiva.
Le regole dei commi da 7 a 13 non si applicano ai dipendenti con rapporto a tempo parziale non superiore al cinquanta per cento di quello a tempo pieno, ai docenti universitari a tempo definito e alle categorie a cui disposizioni speciali consentono attività libero-professionali.
Come si chiede l’autorizzazione
- La richiesta deve essere fatta all’amministrazione di appartenenza dai soggetti pubblici o privati che vogliono conferire l’incarico; può essere chiesta anche dal dipendente interessato.
- L’amministrazione deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla richiesta. Per chi presta servizio presso altre amministrazioni serve l’intesa tra le due e il termine è di 45 giorni.
- Decorso il termine, l’autorizzazione, se riguarda incarichi di amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso si intende definitivamente negata.
- Chi eroga il compenso deve comunicarlo all’amministrazione di appartenenza entro quindici giorni (comma 11).
Se si viola il divieto
In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni svolte deve essere versato a cura dell’erogante o, in difetto, di chi lo ha percepito, nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza, per incrementare il fondo di produttività o fondi equivalenti. L’omissione del versamento da parte del dipendente costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla Corte dei conti (comma 7-bis).
Per le regole di condotta dei dipendenti pubblici leggi anche gli articoli sulla normativa.