Se un alunno si fa male o causa un danno mentre è a scuola, chi ne risponde? Le regole generali sono nel Codice civile e in una norma specifica per il personale scolastico, l’articolo 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312. Le riassumiamo nel testo vigente su Normattiva. Si tratta di principi generali: l’applicazione ai singoli casi dipende dalle circostanze e dalla giurisprudenza, che non è trattata qui.
Il Codice civile
- Articolo 2047 (danno cagionato dall’incapace): se il danno è causato da una persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Se il danneggiato non ottiene il risarcimento da chi doveva sorvegliare, il giudice può condannare l’autore del danno a un’equa indennità, tenendo conto delle condizioni economiche delle parti.
- Articolo 2048 (genitori, tutori, precettori e maestri d’arte): il padre e la madre, o il tutore, rispondono del fatto illecito dei figli minori che abitano con essi. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte rispondono del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate sono liberate soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.
La legge 312/1980, articolo 61
Per il personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria e artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali:
- la responsabilità patrimoniale per i danni arrecati direttamente all’Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell’esercizio della vigilanza sugli alunni;
- la stessa limitazione vale per la responsabilità verso l’Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza;
- salva rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l’Amministrazione si surroga al personale nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.
In sintesi
La vigilanza è un dovere legato all’attività scolastica; la legge prevede che chi vigila possa liberarsi dalla responsabilità dimostrando di non aver potuto impedire il fatto, e per il personale statale limita le conseguenze patrimoniali verso l’Amministrazione ai casi di dolo o colpa grave. Per i doveri dei docenti e delle altre figure leggi anche la guida alla funzione docente e gli articoli sulla normativa.