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Normativa

Collegio dei docenti, consigli di classe e consiglio d'istituto: chi decide cosa a scuola (D.Lgs 297/1994)

Il testo unico sulla scuola elenca composizione e compiti di collegio dei docenti, consigli di classe, consiglio d'istituto e giunta esecutiva, con i rappresentanti di genitori e studenti.

A cura della Redazione di ScuolaScuola Pubblicato il Verificato sui documenti ufficiali il 25 ottobre 2026

Una sala per riunioni con tavolo e sedie
Immagine illustrativa Foto: Dietmar Rabich · origine · CC BY-SA 4.0

Chi decide sui libri di testo, sul bilancio della scuola, sulla valutazione periodica? Lo stabilisce il testo unico sulla scuola (decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297) negli articoli dedicati agli organi collegiali. Ne riassumiamo quattro (5, 7, 8 e 10) nel testo vigente su Normattiva; il testo usa ancora le denominazioni «direttore didattico» e «preside» e cita istituzioni oggi riordinate, quindi va letto insieme alle norme successive.

Il collegio dei docenti (articolo 7)

  • È composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nella scuola, compresi i docenti di sostegno contitolari, ed è presieduto dal direttore didattico o dal preside.
  • Ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico, curando la programmazione dell’azione educativa nel rispetto della libertà di insegnamento di ciascun docente.
  • Tra i suoi compiti: formulare proposte su formazione delle classi, assegnazione dei docenti e orario; deliberare la suddivisione dell’anno scolastico in due o tre periodi ai fini della valutazione; verificare periodicamente l’andamento dell’azione didattica; adottare i libri di testo, sentiti i consigli di classe; promuovere l’aggiornamento dei docenti; eleggere i collaboratori del preside (da uno a quattro in base al numero di alunni) e i rappresentanti nel consiglio d’istituto; programmare iniziative per il sostegno agli alunni con disabilità; esaminare i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento.
  • Si riunisce almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre, durante l’orario di servizio ma in ore non coincidenti con le lezioni, e anche quando un terzo dei componenti lo richiede.

I consigli di intersezione, di interclasse e di classe (articolo 5)

  • Sono composti dai docenti della sezione, del gruppo di classi o della singola classe e dai rappresentanti dei genitori: uno per sezione o classe all’infanzia e alla primaria, quattro alle medie, due (più due rappresentanti degli studenti) alle superiori.
  • Il coordinamento didattico e i rapporti interdisciplinari e, nelle superiori, la valutazione periodica e finale spettano al consiglio con la sola presenza dei docenti.
  • Formulano al collegio dei docenti proposte sull’azione educativa e didattica e favoriscono i rapporti tra docenti, genitori e alunni.

Il consiglio di istituto (articoli 8 e 10)

  • Composizione: 14 componenti nelle scuole fino a 500 alunni (6 docenti, 1 ATA, 6 genitori, il dirigente) e 19 sopra i 500 alunni (8 docenti, 2 ATA, 8 genitori, il dirigente). Nelle superiori i genitori sono ridotti a tre o quattro e si aggiungono altrettanti rappresentanti degli studenti; gli studenti minorenni non hanno voto deliberativo su indirizzi generali, bilancio e acquisto di attrezzature (articolo 10, commi 1, 2 e 3, lettera b).
  • È presieduto da un genitore eletto tra i componenti; dura tre anni scolastici (la rappresentanza studentesca si rinnova ogni anno); elegge nel proprio seno una giunta esecutiva.
  • Competenze: elabora e adotta gli indirizzi generali e le forme di autofinanziamento, delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo, adotta il regolamento interno, decide su acquisto e conservazione di attrezzature e sussidi, adattamento del calendario, criteri per attività parascolastiche, visite guidate e viaggi di istruzione, e indica i criteri generali per la formazione delle classi e l’assegnazione dei docenti.
  • La giunta esecutiva predispone il bilancio e il conto consuntivo e prepara i lavori del consiglio.

Sul piano pratico

Questi articoli sono la base: la composizione e i poteri attuali vanno letti con le norme successive (per esempio sull’autonomia scolastica: leggi la nostra guida al DPR 275/1999). Per le sanzioni disciplinari agli studenti è utile la guida allo Statuto.

Fonti ufficiali

Questo articolo è stato scritto da ScuolaScuola a partire dai seguenti documenti ufficiali:

Le norme cambiano: per decisioni importanti fai sempre riferimento al testo ufficiale e all’ufficio competente.

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