Quando un dipendente pubblico può essere licenziato per motivi disciplinari? Una risposta è nell’articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel testo vigente su Normattiva. Vale per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, quindi anche per chi lavora nelle scuole statali (per i dettagli sulle procedure nel comparto scuola contano anche i contratti collettivi).
Quando si applica «comunque» il licenziamento (comma 1)
Ferma la disciplina sul licenziamento per giusta causa o giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, la sanzione del licenziamento si applica comunque in questi casi:
- falsa attestazione della presenza in servizio, mediante alterazione dei sistemi di rilevamento o altre modalità fraudolente, oppure giustificazione dell’assenza con una certificazione medica falsa o che attesta falsamente una malattia;
- assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell’arco di un biennio o comunque per più di sette giorni negli ultimi dieci anni, oppure mancata ripresa del servizio entro il termine fissato dall’amministrazione;
- ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto per motivate esigenze di servizio;
- falsità documentali o dichiarative commesse per l’instaurazione del rapporto di lavoro o per progressioni di carriera;
- reiterazione, nell’ambiente di lavoro, di gravi condotte aggressive, moleste, minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell’onore e della dignità personale altrui;
- condanna penale definitiva che comporti l’interdizione perpetua dai pubblici uffici o l’estinzione del rapporto di lavoro;
- gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento;
- la reiterata violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa che abbia determinato sospensioni dal servizio per un periodo complessivo superiore a un anno nell’arco di un biennio;
- insufficiente rendimento, dovuto alla reiterata violazione degli obblighi della prestazione e rilevato da una costante valutazione negativa della performance per ciascun anno dell’ultimo triennio.
Per alcuni di questi casi (falsa attestazione, falsità documentali o dichiarative, condotte aggressive, condanna penale definitiva) il licenziamento è senza preavviso (comma 3).
Falsa attestazione: cosa si intende e cosa succede
- È falsa attestazione della presenza qualunque modalità fraudolenta, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o ingannare l’amministrazione sul rispetto dell’orario; ne risponde anche chi ha agevolato la condotta, con un comportamento attivo o omissivo (comma 1-bis).
- Se la falsa attestazione è accertata in flagranza o con strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, si ha l’immediata sospensione cautelare senza stipendio, salvo il diritto all’assegno alimentare, disposta entro quarantotto ore dalla conoscenza del fatto (comma 3-bis).
- Con il provvedimento si procede alla contestazione scritta dell’addebito e alla convocazione del dipendente per il contraddittorio, con un preavviso di almeno quindici giorni; il dipendente può farsi assistere da un procuratore o da un rappresentante sindacale e inviare una memoria scritta. Il procedimento si conclude entro trenta giorni dalla contestazione (comma 3-ter).
- Entro venti giorni dall’avvio del procedimento si procede alla denuncia al pubblico ministero e alla segnalazione alla procura regionale della Corte dei conti (comma 3-quater); per i dirigenti l’omessa attivazione del procedimento o della sospensione, senza giustificato motivo, costituisce a sua volta illecito disciplinare (comma 3-quinquies).
Una precisazione
L’articolo non esaurisce la disciplina: le altre sanzioni, i termini e le garanzie del procedimento disciplinare sono in altre norme e nei contratti collettivi. Sulle regole di condotta di docenti e ATA leggi anche gli articoli sulla normativa.