Docenti e personale ATA delle scuole statali sono dipendenti pubblici: oltre al contratto, valgono i doveri del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, nel testo vigente su Normattiva. Ne riassumiamo i punti più concreti.
A chi si applica
Il codice si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165 del 2001, tra cui rientrano, secondo la norma richiamata, anche «gli istituti e scuole di ogni ordine e grado». Le sue previsioni sono integrate e specificate dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni.
Principi generali (articolo 3)
Il dipendente serve la Nazione «con disciplina ed onore», persegue l’interesse pubblico senza abusare della propria posizione, rispetta i principi di integrità, correttezza, buona fede, trasparenza, imparzialità e si astiene in caso di conflitto di interessi. Non usa a fini privati le informazioni d’ufficio. Nei rapporti con gli utenti assicura parità di trattamento a parità di condizioni e non compie discriminazioni basate, tra l’altro, su sesso, origine etnica, lingua, religione, convinzioni, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale.
Regali e altre utilità (articolo 4)
- Il dipendente non chiede né sollecita regali o altre utilità.
- Non accetta regali, tranne quelli d’uso di modico valore, offerti occasionalmente nell’ambito delle normali relazioni di cortesia. Non può mai accettare, nemmeno di modico valore, regali a titolo di corrispettivo per un atto del proprio ufficio.
- Per «modico valore» si intende, in via orientativa, non più di 150 euro, anche sotto forma di sconto. I codici delle singole amministrazioni possono prevedere limiti inferiori, fino a escludere la possibilità di riceverli.
- I regali ricevuti fuori dai casi consentiti vanno messi subito a disposizione dell’amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali.
- Non si accettano incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività dell’ufficio.
Astensione e conflitto di interessi (articolo 7)
Il dipendente si astiene dal partecipare a decisioni o attività che possano coinvolgere interessi propri o di parenti e affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, di persone con cui ha frequentazione abituale, di soggetti con cui ha causa pendente o grave inimicizia, e in ogni altro caso di gravi ragioni di convenienza. Sull’astensione decide il responsabile dell’ufficio.
In servizio e nei rapporti privati (articoli 10 e 11)
- Nei rapporti privati non si sfrutta né si menziona la propria posizione per ottenere utilità non dovute.
- I permessi vanno usati nel rispetto della legge, dei regolamenti e dei contratti collettivi.
- Il materiale, le attrezzature e i servizi telematici dell’ufficio si usano nel rispetto dei vincoli posti dall’amministrazione.
Tecnologie e social (articoli 11-bis e 11-ter)
- L’account istituzionale è consentito solo per fini connessi all’attività lavorativa; per le comunicazioni di servizio le caselle di posta personali sono di norma evitate. Sono vietati messaggi oltraggiosi o discriminatori.
- Sui social media il dipendente usa ogni cautela perché le proprie opinioni non siano attribuibili all’amministrazione e si astiene da interventi che possano nuocere al prestigio, al decoro o all’immagine dell’amministrazione.
- Le comunicazioni di servizio non si svolgono, di norma, in conversazioni pubbliche su piattaforme digitali o social, salvo esigenze istituzionali.
- Le amministrazioni possono dotarsi di una «social media policy».
- Non si possono divulgare documenti e informazioni di cui si ha la disponibilità per ragioni estranee al rapporto di lavoro.
Rapporti con il pubblico (articolo 12)
Chi è in contatto con il pubblico opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità, risponde a lettere, telefonate e messaggi in modo completo e accurato, indirizza chi si rivolge all’ufficio sbagliato a quello competente, rispetta l’ordine cronologico delle pratiche e non rifiuta prestazioni dovute con motivazioni generiche. Osserva il segreto d’ufficio e la normativa sui dati personali.
Cosa succede se non si rispetta (articolo 16)
La violazione degli obblighi del codice integra comportamenti contrari ai doveri d’ufficio ed è fonte di responsabilità disciplinare, accertata con il procedimento disciplinare nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, ferme restando le eventuali responsabilità penali, civili, amministrative o contabili. La sanzione si valuta in base alla gravità del comportamento e al pregiudizio al decoro o al prestigio dell’amministrazione; le sanzioni sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi. Quelle espulsive si applicano solo nei casi gravi indicati dall’articolo, per esempio la violazione delle regole sui regali quando concorrono la non modicità del valore e l’immediata correlazione con un atto d’ufficio.
Per le regole sulle assenze puoi usare lo strumento Ferie, festività e permessi.