Chi lavora nella scuola a tempo indeterminato e vuole andare in pensione con decorrenza dal 1° settembre 2027 deve presentare la domanda entro il 21 ottobre 2026. Lo stabilisce l’articolo 1 del decreto del Ministro n. 193 del 23 settembre 2026, che si applica al personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario. Le istanze si possono presentare dal 25 settembre 2026. La nota ministeriale n. 24818 del 24 settembre 2026, condivisa con l’INPS, chiarisce che non potranno essere disposte cessazioni per le domande presentate dopo il 21 ottobre 2026.
Un’avvertenza dalla stessa nota: al momento della sua stesura il decreto era ancora in corso di registrazione.
Cosa si può chiedere entro il 21 ottobre
Il termine riguarda le domande di:
- cessazione per raggiungimento del limite massimo di servizio;
- dimissioni volontarie;
- trattenimento in servizio per raggiungere il minimo contributivo.
Entro la stessa data chi ha già presentato una domanda può revocarla, ritirandola tramite POLIS. Entro il 21 ottobre vanno presentate anche le domande di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale con contestuale pensione, per chi non ha raggiunto il limite di età ma ha i requisiti di servizio. La nota precisa che il termine vale anche per chi ha i requisiti della pensione anticipata (41 anni e 11 mesi per le donne, 42 anni e 11 mesi per gli uomini), non ha ancora compiuto 67 anni e 1 mese e chiede il part-time con pensione.
I dirigenti scolastici hanno un termine diverso: il 1° marzo 2027. Il termine del 28 febbraio, previsto dall’articolo 12 del contratto dell’Area V, nel 2027 cade in un giorno festivo e slitta al primo giorno lavorativo utile.
Come si presenta la domanda
- Docenti (compresi gli insegnanti di religione cattolica), personale educativo e ATA di ruolo, dirigenti: esclusivamente con la procedura web POLIS «istanze on line», sul sito del Ministero.
- Personale in servizio all’estero: può presentare l’istanza all’ufficio territorialmente competente, in formato analogico o digitale, fuori da POLIS.
- Province di Trento, Bolzano e Aosta: la domanda si presenta direttamente alla scuola di servizio o di titolarità, che la inoltra agli uffici competenti.
- Trattenimento in servizio ai sensi dell’articolo 1, comma 257, della legge n. 208 del 2015: la domanda va all’ufficio territoriale, in formato analogico o digitale e fuori da POLIS, sempre entro il 21 ottobre 2026.
Le istanze POLIS sono sette, attive contemporaneamente. La prima contiene le domande ordinarie: pensione di vecchiaia, pensione anticipata ordinaria, cessazione in assenza delle condizioni per la pensione e cessazione del personale già trattenuto negli anni precedenti. Le altre sei servono per i regimi particolari, come quota 100, 102 e 103, la pensione anticipata flessibile e l’opzione donna. Se chi presenta domanda indica più regimi, quelli particolari sono considerati in subordine alla pensione anticipata ordinaria.
Nella domanda bisogna dichiarare espressamente se si vuole cessare comunque o restare in servizio nel caso in cui l’INPS accerti che mancano i requisiti.
I requisiti per il 2027
La tabella allegata alla nota riporta i requisiti per i lavoratori nel sistema «misto» di calcolo. I principali:
| Prestazione | Requisiti |
|---|---|
| Pensione di vecchiaia | 67 anni e 1 mese e almeno 20 anni di contributi. Il requisito di età va raggiunto al 31 agosto 2027 per il collocamento a riposo d’ufficio e al 31 dicembre 2027 per la cessazione a domanda |
| Pensione anticipata | 41 anni e 11 mesi di contributi per le donne e 42 anni e 11 mesi per gli uomini, da maturare entro il 31 dicembre 2027 |
| Pensione anticipata, attività gravose e faticose | 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini, da maturare entro il 31 dicembre 2027 |
Per chi ha il primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996 valgono le regole dell’articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, come modificato dalle leggi di bilancio più recenti. La stessa tabella contiene anche i requisiti per quota 100, 102 e 103, per la pensione anticipata flessibile e per l’opzione donna: vanno controllati direttamente sul documento ufficiale.
Chi punta all’APE sociale o alla pensione anticipata per i lavoratori precoci può presentare la domanda di cessazione, in formato analogico o digitale, entro il 31 agosto 2027, una volta ottenuto il riconoscimento dall’INPS.
Cosa succede dopo la domanda
- L’accertamento dei requisiti spetta alle sedi INPS, sulla base del conto assicurativo individuale e solo per il tipo di pensione indicato nella domanda. L’esito va comunicato al Ministero e da questo al personale entro il 21 aprile 2027.
- Il rifiuto o il ritardo per procedimento disciplinare in corso è comunicato entro 30 giorni dalla scadenza del termine. In questo caso, l’accoglimento della domanda ha effetto dalla data del provvedimento.
- L’accoglimento delle domande non richiede uno specifico provvedimento formale.
- La domanda di pensione è un adempimento separato e va presentata direttamente all’INPS: online con SPID, CIE o CNS, tramite il Contact Center Integrato (803164) oppure con l’assistenza gratuita di un patronato. Una domanda presentata in altra forma non è procedibile finché non viene trasmessa in modo telematico.
- La sistemazione dei conti assicurativi è affidata agli uffici territoriali e alle scuole, che devono concluderla entro l’11 gennaio 2027. Riguarda, tra l’altro, la ricognizione delle domande di ricongiunzione, riscatto e computo presentate entro il 31 agosto 2000 e non ancora definite.
Trattenimento in servizio
Il trattenimento in servizio oltre i limiti di età è stato abolito dal decreto-legge n. 90 del 2014. Resta possibile, per non più di tre anni, per il personale impegnato in progetti didattici internazionali riconosciuti e svolti in lingua straniera (articolo 1, comma 257, della legge n. 208 del 2015), con l’autorizzazione del dirigente scolastico o, per le istanze dei dirigenti scolastici, del direttore generale dell’ufficio scolastico regionale.
Per raggiungere il minimo contributivo, nel 2027 resteranno in servizio solo coloro che hanno compiuto 67 anni e 1 mese entro il 31 agosto 2027, non hanno 20 anni di anzianità contributiva entro quella data e non hanno presentato domanda su POLIS. La nota ricorda anche la sentenza della Corte costituzionale n. 125 del 2026, che ha dichiarato illegittimo il limite del settantesimo anno di età previsto dall’articolo 509, comma 3, del decreto legislativo n. 297 del 1994 nella parte in cui non tiene conto dell’adeguamento alla speranza di vita.
Anticipo dell’indennità di fine servizio
La nota richiama la possibilità, per chi cessa con diritto a pensione, di chiedere alle banche aderenti all’accordo quadro un finanziamento sull’indennità di fine servizio per un importo non superiore a 45.000 euro (articolo 23, comma 2, del decreto-legge n. 4 del 2019). Il rinnovo dell’accordo quadro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell’8 novembre 2024, vale 24 mesi dalla pubblicazione: conviene quindi verificare con la banca o con l’INPS se l’accordo sarà in vigore al momento della cessazione.
Per una stima della buonuscita e dei tempi di pagamento puoi usare lo strumento TFS, TFR e tempi di pagamento. Per i requisiti individuali e per l’accertamento del tuo diritto fanno fede la segreteria della scuola, l’ufficio territoriale e l’INPS.