L’articolo 485 del Testo Unico della scuola (decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297), nel testo vigente, riconosce per intero, ai fini giuridici ed economici, il servizio non di ruolo dei docenti delle scuole di istruzione secondaria ed artistica immessi in ruolo a far data dall’anno scolastico 2023/2024 e confermati in ruolo. Il comma 4 dell’articolo è stato abrogato dal decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla legge 10 agosto 2023, n. 103.
Quali servizi si riconoscono
Il servizio da docente non di ruolo nelle scuole statali e pareggiate, comprese quelle all’estero, vale come servizio di ruolo. Lo stesso trattamento vale per il servizio negli educandati femminili statali e per quello da docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali o parificate, comprese quelle all’estero e le scuole popolari, sussidiate o sussidiarie. Alla scuola primaria sono riconosciuti anche i servizi non di ruolo nelle scuole elementari e secondarie statali o pareggiate e quelli di ruolo e non di ruolo nelle scuole materne statali o comunali. Sono riconosciuti anche il servizio da docente incaricato o assistente nelle università e il servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo, che sono validi a tutti gli effetti.
I diritti economici derivanti dal riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento. I servizi sono riconosciuti purché prestati senza demerito e, ove richiesto, con il titolo di studio prescritto.
Quando un anno vale come intero
Ai fini del riconoscimento si valuta il servizio di insegnamento effettivamente prestato (articolo 489). I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono utili al computo. Per il servizio non di ruolo prestato dall’anno scolastico 1974/1975, un’interpretazione contenuta nell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 stabilisce che l’anno è considerato intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio è stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
Quando si ottiene il riconoscimento
I riconoscimenti di servizi sono disposti all’atto della conferma in ruolo (articolo 490, comma 4).
Cosa non copre questo testo
L’articolo 485, nel testo oggi in vigore, riguarda i docenti immessi in ruolo dal 2023/2024: per le immissioni precedenti valeva una disciplina diversa, che qui non è descritta. Per i giorni residui degli anni non interi la conversione in mesi e anni è fatta dall’ufficio nel provvedimento di riconoscimento. Per contare i tuoi anni è disponibile lo strumento «Servizio pre-ruolo valido».