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Studenti e famiglie

Validità dell'anno scolastico: il limite di assenze dei tre quarti e le deroghe

Per essere valutati serve la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato; le scuole possono fissare deroghe motivate per casi eccezionali.

A cura della Redazione di ScuolaScuola Pubblicato il Verificato sui documenti ufficiali il 16 ottobre 2026

Matite colorate in legno
Immagine illustrativa: matite colorate. Foto: Pinakpani · origine · CC BY-SA 4.0

Per essere ammessi alla classe successiva o all’esame bisogna aver frequentato un numero minimo di ore. La regola è la stessa, nei suoi punti essenziali, per le medie e per le superiori: la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato.

Scuola secondaria di primo grado

L’articolo 5 del decreto legislativo n. 62 del 2017 richiede, ai fini della validità dell’anno scolastico, la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall’ordinamento della scuola secondaria di primo grado e da comunicare alle famiglie all’inizio di ciascun anno. Nel monte ore personalizzato rientrano tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

  • Deroghe: le scuole stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe elementi sufficienti per procedere alla valutazione.
  • Se la valutazione non è possibile: il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell’anno scolastico e delibera la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale del primo ciclo.

Scuola secondaria di secondo grado

Il comma 7 dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009 stabilisce che, ai fini della validità dell’anno scolastico, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato.

  • Deroghe: le scuole possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al limite. Sono previste per assenze documentate, a condizione che non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli apprendimenti.
  • Conseguenza: il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva.

Cosa significa in pratica

Il limite si calcola sull’orario personalizzato di ciascuno studente, non su un numero fisso di giorni. Le deroghe non sono automatiche: le fissa la scuola con una propria delibera e valgono solo per assenze documentate e solo se il consiglio di classe ha comunque elementi per valutare. Per sapere le regole della propria scuola conviene leggere il regolamento d’istituto e le comunicazioni all’inizio dell’anno.

Per fare i conti con il monte ore e le assenze c’è lo strumento Limite di assenze.

Fonti ufficiali

Questo articolo è stato scritto da ScuolaScuola a partire dai seguenti documenti ufficiali:

Le norme cambiano: per decisioni importanti fai sempre riferimento al testo ufficiale e all’ufficio competente.

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