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Normativa

Autonomia scolastica: cosa possono decidere le scuole secondo il DPR 275/1999, dal PTOF all'orario

Il regolamento sull'autonomia fissa cosa decide ogni scuola: piano triennale dell'offerta formativa, flessibilità didattica e oraria, reti, curricolo e ampliamenti, con i limiti nazionali.

A cura della Redazione di ScuolaScuola Pubblicato il Verificato sui documenti ufficiali il 24 ottobre 2026

Edificio di una scuola primaria
Immagine illustrativa Foto: Ysogo · origine · CC BY-SA 4.0

Perché ogni scuola ha un suo piano dell’offerta formativa, un suo orario, i suoi progetti? Perché dal 1° settembre 2000 si applica il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, il regolamento sull’autonomia delle istituzioni scolastiche. Ecco i punti principali del testo vigente su Normattiva.

Che cosa è l’autonomia

Le scuole sono espressione di autonomia funzionale e provvedono alla definizione e alla realizzazione dell’offerta formativa, nel rispetto delle funzioni delle Regioni e degli enti locali. L’autonomia è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si traduce in interventi di educazione, formazione e istruzione adeguati ai contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche degli alunni, per garantire il successo formativo.

Il piano triennale dell’offerta formativa (articolo 3)

  • Ogni scuola predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell’offerta formativa (PTOF), rivedibile annualmente: il documento fondamentale dell’identità culturale e progettuale della scuola, che esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa.
  • Deve essere coerente con gli obiettivi nazionali e riflettere le esigenze del contesto locale. Indica il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno e dei posti per il potenziamento, il fabbisogno del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, le infrastrutture e i piani di miglioramento.
  • Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi del dirigente scolastico ed è approvato dal consiglio d’istituto. Il dirigente tiene conto dei rapporti con gli enti locali e delle proposte di genitori e, nelle superiori, degli studenti.

Autonomia didattica (articolo 4)

Le scuole possono regolare i tempi dell’insegnamento con tutte le forme di flessibilità opportune: articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina, unità di insegnamento non coincidenti con l’ora di lezione, percorsi didattici individualizzati, gruppi di alunni provenienti da classi o anni diversi, aggregazione delle discipline in aree. Possono programmare percorsi che coinvolgono più discipline e insegnamenti in lingua straniera previsti da intese internazionali. Assicurano comunque recupero e sostegno, continuità e orientamento e individuano le modalità e i criteri di valutazione nel rispetto della normativa nazionale. La scelta dei libri di testo e dei metodi è coerente con il PTOF.

Autonomia organizzativa (articolo 5)

  • Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle scuole in relazione al PTOF, nel rispetto delle funzioni delle Regioni sul calendario.
  • L’orario del curricolo può essere organizzato in modo flessibile, anche con programmazione plurisettimanale, fermi restando l’articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore previsto per le discipline obbligatorie.

Reti, curricolo, ampliamenti

  • Reti di scuole (articolo 7): accordi per attività didattiche, di ricerca, formazione, amministrazione e acquisti, approvati dal consiglio d’istituto e, per la parte didattica, dal collegio dei docenti. Possono prevedere lo scambio temporaneo di docenti che vi consentono.
  • Curricolo (articolo 8): lo Stato definisce obiettivi generali, obiettivi specifici di apprendimento, discipline e monte ore della quota nazionale e l’orario obbligatorio; ogni scuola determina nel PTOF il curricolo integrando la quota nazionale con la quota riservata alla scuola.
  • Ampliamento dell’offerta formativa (articolo 9): iniziative coerenti con le finalità della scuola per gli alunni e, d’intesa con gli enti locali, per giovani e adulti; discipline e attività facoltative.
  • Verifiche e certificazioni (articolo 10): il Ministero fissa metodi e scadenze per rilevazioni periodiche degli apprendimenti e adotta i modelli di certificazione.

In pratica

L’autonomia non è libertà senza vincoli: la scuola agisce entro il quadro nazionale su obiettivi, quota nazionale del curricolo, monte ore e valutazione. Per gli orari dei diversi gradi puoi leggere la nostra guida.

Fonti ufficiali

Questo articolo è stato scritto da ScuolaScuola a partire dai seguenti documenti ufficiali:

Le norme cambiano: per decisioni importanti fai sempre riferimento al testo ufficiale e all’ufficio competente.

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