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Stipendi e previdenza

Maternità e congedo parentale: due mesi prima e tre dopo il parto, dieci mesi per i genitori, indennità

Cosa dice il testo unico sulla maternità: divieto di lavoro prima e dopo il parto, flessibilità, congedo parentale fino a 14 anni del figlio e misura dell'indennità (30% e 80%).

A cura della Redazione di ScuolaScuola Pubblicato il Verificato sui documenti ufficiali il 20 ottobre 2026

Piedini di un neonato tra le mani di un adulto
Immagine illustrativa Foto: sergio santos · origine · CC BY 2.0

Il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 è il testo unico sulla tutela e sul sostegno della maternità e della paternità. Qui riassumiamo le regole generali di quattro articoli, nel testo vigente su Normattiva. In alcuni punti (per esempio il congedo parentale a ore) il testo rinvia alla contrattazione collettiva: per il proprio caso conviene chiedere alla segreteria.

Il congedo di maternità (articolo 16)

È vietato adibire al lavoro le donne:

  • durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;
  • se il parto avviene oltre la data presunta, per il periodo tra la data presunta e quella effettiva;
  • durante i tre mesi dopo il parto;
  • durante i giorni non goduti prima del parto, se il parto è anticipato: si aggiungono al periodo dopo il parto, anche se la somma supera il limite complessivo di cinque mesi.

In alternativa le lavoratrici possono astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto, entro i cinque mesi successivi, se il medico specialista del Servizio sanitario nazionale (o convenzionato) e il medico competente attestano che questa scelta non pregiudica la salute della gestante e del nascituro. Dopo un’interruzione di gravidanza successiva al 180° giorno, o in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo, le lavoratrici possono riprendere l’attività in qualunque momento, con preavviso di dieci giorni e alle stesse condizioni di attestazione medica.

La flessibilità (articolo 20)

Ferma restando la durata complessiva, le lavoratrici possono astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi, sempre a condizione che i medici specialisti attestino che l’opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

Il congedo parentale (articolo 32)

Per ogni bambino, nei primi quattordici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro. I congedi dei genitori non possono complessivamente superare dieci mesi. Nell’ambito di questo limite:

  • la madre, dopo il congedo di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
  • il padre, dalla nascita del figlio, per non più di sei mesi, elevabili a sette se esercita il diritto per almeno tre mesi;
  • se c’è un solo genitore, o un genitore a cui è stato disposto l’affidamento esclusivo, fino a undici mesi.

Se il padre si astiene per almeno tre mesi, il limite complessivo dei congedi dei genitori sale a undici mesi. Il congedo spetta al genitore richiedente anche se l’altro non ne ha diritto. Salvo casi di oggettiva impossibilità, il genitore deve preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità dei contratti collettivi e comunque con un termine non inferiore a cinque giorni (due giorni se il congedo è su base oraria), indicando l’inizio e la fine. Le modalità del congedo a ore sono stabilite dai contratti collettivi; in mancanza, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria, che è consentita nella misura della metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga precedente e non è cumulabile con altri permessi o riposi previsti dal testo unico.

L’indennità (articolo 34)

Per i periodi di congedo parentale fino al quattordicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore spetta per tre mesi, non trasferibili, un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, elevata all’80 per cento, in alternativa tra i genitori, per un massimo complessivo di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino e per un ulteriore mese sempre fino al sesto anno di vita. Le note del testo rinviano alle leggi di bilancio che legano queste misure alla data di fine del congedo di maternità o di paternità (dopo il 31 dicembre 2022, 2023 o 2024, a seconda dei casi). I genitori hanno inoltre diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo di tre mesi con indennità del 30 per cento. Con un solo genitore l’indennità del 30 per cento spetta per un massimo di nove mesi. Per i periodi ulteriori è dovuta un’indennità del 30 per cento fino al quattordicesimo anno, a condizione che il reddito individuale sia inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione. I periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio e non riducono ferie, riposi, tredicesima, salvo gli emolumenti accessori legati alla presenza e quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva.

Per un conteggio dei giorni di ferie e permessi di docenti e ATA puoi usare lo strumento Ferie, festività e permessi.

Per il personale della scuola: i primi trenta giorni retribuiti (CCNL 2019-21, articolo 34)

Il contratto del comparto Istruzione e ricerca 2019-2021 aggiunge alla legge alcune condizioni di miglior favore per il personale della scuola:

  • il congedo parentale per ciascun figlio non riduce le ferie ed è valutato ai fini dell’anzianità di servizio;
  • i primi trenta giorni di congedo, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, valgono per l’anzianità e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute;
  • la domanda va presentata di norma cinque giorni prima dell’inizio (quarantotto ore in casi particolari e comprovati).

Tutti i dettagli, anche sulla maternità retribuita per intero, sono nella guida al contratto.

Fonti ufficiali

Questo articolo è stato scritto da ScuolaScuola a partire dai seguenti documenti ufficiali:

Le norme cambiano: per decisioni importanti fai sempre riferimento al testo ufficiale e all’ufficio competente.

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