I congedi legati alla nascita valgono, con alcune regole specifiche, anche per chi adotta un minore o lo ha in affidamento. Le norme sono negli articoli 26, 31 e 36 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Riassumiamo il testo vigente su Normattiva.
Congedo di maternità per adozione e affidamento (articolo 26)
- Il congedo di maternità spetta, per un periodo massimo di cinque mesi, anche alle lavoratrici che hanno adottato un minore.
- Adozione nazionale: il congedo va fruito durante i primi cinque mesi successivi all’effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice.
- Adozione internazionale: il congedo può essere fruito prima dell’ingresso del minore in Italia, durante la permanenza all’estero richiesta per l’incontro con il minore e per gli adempimenti della procedura adottiva; ferma la durata complessiva, può essere fruito anche entro i cinque mesi successivi all’ingresso del minore in Italia. Chi, per il periodo di permanenza all’estero, non chiede o chiede solo in parte il congedo di maternità può fruire di un congedo non retribuito, senza indennità. L’ente autorizzato che cura la procedura certifica la durata della permanenza all’estero.
- Affidamento: il congedo può essere fruito entro cinque mesi dall’affidamento, per un periodo massimo di tre mesi.
Il congedo al padre (articolo 31)
Il congedo dell’articolo 26 che non sia stato chiesto dalla lavoratrice spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore. Il congedo non retribuito per la permanenza all’estero spetta al lavoratore anche se la madre non è una lavoratrice.
Congedo parentale (articolo 36)
Il congedo parentale spetta anche in caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento. I genitori adottivi e affidatari possono fruirne, qualunque sia l’età del minore, entro quattordici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età. L’indennità dell’articolo 34, comma 1, è dovuta, per il periodo massimo complessivo previsto, entro gli stessi quattordici anni.
Congedo di paternità obbligatorio
Per il padre adottivo o affidatario vale anche il congedo di paternità obbligatorio.
In pratica
Questa è la regola generale di legge: l’indennità, i documenti da presentare e le eventuali condizioni di miglior favore del contratto collettivo vanno verificati con la segreteria della scuola e con l’INPS. Per un quadro più ampio sui congedi puoi leggere la nostra guida.