Durante la gravidanza il lavoro può essere vietato o modificato per tutelare la salute della lavoratrice e del bambino. Le regole sono negli articoli 6, 7 e 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che riassumiamo nel testo vigente su Normattiva. Per il personale della scuola, la valutazione dei rischi della propria scuola e i contratti collettivi possono completare queste regole.
Fino a quando e per chi (articolo 6)
- Le misure di tutela riguardano le lavoratrici durante la gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato.
- La tutela si applica anche a chi ha ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento dei sette mesi di età.
- Durante la gravidanza le lavoratrici possono fruire, con esclusione dal costo, delle periodiche visite ostetrico-ginecologiche e delle prestazioni specialistiche per la tutela della maternità previste dal decreto ministeriale, se prescritte nelle modalità previste.
Lavori vietati (articolo 7)
- È vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, elencati negli allegati del testo unico (comprese le esposizioni ad agenti e condizioni di lavoro indicati nell’allegato B).
- La lavoratrice è addetta ad altre mansioni per il periodo del divieto e spostata ad altre mansioni anche quando i servizi ispettivi del Ministero del lavoro accertano che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute.
- Se è adibita a mansioni inferiori a quelle abituali, conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedenti e la qualifica originale.
- Se non può essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro può disporre l’interdizione dal lavoro per tutto il periodo previsto.
- L’inosservanza dei divieti è punita con l’arresto fino a sei mesi.
Interdizione anticipata (articolo 17)
- Il divieto di lavoro è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando la lavoratrice è occupata in lavori che, in relazione all’avanzato stato di gravidanza, sono gravosi o pregiudizievoli.
- La Direzione territoriale del lavoro e la ASL dispongono l’interdizione dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza, per uno o più periodi, quando:
- ci sono gravi complicanze della gravidanza o persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dalla gravidanza;
- le condizioni di lavoro o ambientali sono ritenute pregiudizievoli per la salute della donna e del bambino;
- la lavoratrice non può essere spostata ad altre mansioni.
- Per i motivi sanitari il provvedimento è emanato dalla ASL, che deve provvedere entro sette giorni dalla ricezione dell’istanza; per le condizioni di lavoro e l’impossibilità di spostamento provvede la Direzione territoriale del lavoro, d’ufficio o su istanza. I provvedimenti sono definitivi.
Il seguito
Dopo il parto valgono il congedo di maternità e le altre tutele: leggi gli articoli sulla maternità e sui congedi e quella sul congedo parentale.