Con la sentenza n. 125 del 2026 (depositata il 14 luglio 2026 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2026) la Corte costituzionale è intervenuta sull’articolo 509, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il testo unico sulla scuola. La notizia è riportata nelle note di aggiornamento del testo vigente su Normattiva.
Cosa diceva la norma
L’articolo 509 riguarda il collocamento a riposo per raggiunti limiti d’età del personale della scuola. Il comma 3 prevede che il personale che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto gli anni richiesti per ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età.
Cosa ha deciso la Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 509, comma 3, nella parte in cui, nel prevedere che il rapporto di lavoro possa continuare fino al conseguimento dell’anzianità minima, stabilisce che possa continuare «non oltre il settantesimo anno di età» e non, invece, «non oltre il settantesimo anno di età o la diversa maggiore età individuata tenendo conto dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia».
In altre parole, il limite dei settant’anni non può restare un tetto fisso: deve tener conto dell’adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita.
Cosa non dice la nota
La nota riporta il dispositivo della sentenza, cioè la parte in cui la Corte dichiara l’illegittimità. Non spiega le motivazioni né le conseguenze pratiche per chi è già in servizio o per chi ha domande in corso, né quali istruzioni daranno il Ministero e l’INPS: per questo, nel proprio caso, conviene attendere indicazioni ufficiali e rivolgersi alla segreteria o al patronato.
Le altre regole dell’articolo
L’articolo 509 prevede inoltre che il personale in servizio al 1° ottobre 1974 che deve essere collocato a riposo per limiti di età e non ha raggiunto gli anni per il massimo della pensione può essere trattenuto fino al conseguimento del massimo e non oltre il settantesimo anno, e che è attribuita la facoltà di permanere in servizio per un biennio oltre i limiti di età (comma 5), come per la generalità dei dipendenti civili dello Stato.
Per verificare i requisiti pensionistici del personale della scuola puoi usare lo strumento Requisiti pensione scuola e leggere la guida sulla domanda di pensione.