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Stipendi e previdenza

Diritto allo studio: 150 ore di permessi retribuiti all'anno per studiare, nel limite del 3% del personale

L'articolo 37 del contratto 2019-2021: 150 ore annue di permessi retribuiti per corsi di studio e esami, limite del 3% del personale, priorità, turni agevolati e certificazione obbligatoria.

A cura della Redazione di ScuolaScuola Pubblicato il Verificato sui documenti ufficiali il 27 ottobre 2026

Matita su un quaderno a righe
Immagine illustrativa Foto: WikiGrower1 · origine · CC BY 4.0

Docenti e ATA che studiano possono chiedere i permessi per il diritto allo studio, le cosiddette «150 ore». Li disciplina l’articolo 37 del contratto del comparto Istruzione e ricerca 2019-2021 (sezione scuola), che riassumiamo.

Quanti permessi

  • Ai dipendenti sono riconosciuti, in aggiunta alle attività formative programmate dall’amministrazione, permessi retribuiti fino a 150 ore annue individuali per ciascun anno solare.
  • Il contingente è limitato al 3% del totale delle unità di personale in servizio all’inizio di ogni anno, con arrotondamento all’unità superiore; il Ministero lo ripartisce tra le regioni.

Per quali corsi

I permessi sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, postuniversitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico, e per sostenere i relativi tirocini o esami.

Se le richieste superano il limite

I criteri di priorità sono definiti nella contrattazione integrativa; in ogni caso la precedenza spetta, nell’ordine, a chi frequenta corsi della scuola media superiore, universitari o post-universitari. I criteri per fruire dei permessi sono definiti nella contrattazione integrativa regionale.

Altri diritti

Il personale interessato ai corsi ha diritto, salvo eccezionali e inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale.

Certificazione

Chi usa i permessi deve presentare idonea certificazione su iscrizione, frequenza e esami finali sostenuti. In mancanza, i permessi già utilizzati sono considerati aspettativa senza assegni per motivi personali, con recupero delle somme indebitamente corrisposte.

Per i diritti dei lavoratori che studiano in generale leggi anche la guida ai lavoratori studenti.

Fonti ufficiali

Questo articolo è stato scritto da ScuolaScuola a partire dai seguenti documenti ufficiali:

Le norme cambiano: per decisioni importanti fai sempre riferimento al testo ufficiale e all’ufficio competente.

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