Durante il congedo di maternità le lavoratrici ricevono un’indennità. Le regole generali sono negli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che riassumiamo nel testo vigente su Normattiva. Attenzione: per il personale della scuola il contratto collettivo riconosce di più dell’80%, come spiegato nella sezione sotto.
La misura (articolo 22)
- Le lavoratrici hanno diritto a un’indennità giornaliera pari all’80 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità.
- L’indennità è comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia ed è corrisposta con le modalità del decreto-legge 663 del 1979, convertito dalla legge 33 del 1980, e con gli stessi criteri delle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie.
Cosa conta per il lavoro e la carriera (articolo 22)
- I periodi di congedo di maternità sono computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie.
- Ai fini della progressione nella carriera sono considerati attività lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti.
- Le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altro titolo non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo di maternità.
Come si calcola l’indennità (articolo 23)
- Per retribuzione si intende la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga (quadrisettimanale o mensile) immediatamente precedente a quello in cui inizia il congedo.
- A questo importo si aggiunge il rateo giornaliero della tredicesima mensilità o della gratifica natalizia e di altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati.
- Concorrono a formare la retribuzione gli stessi elementi considerati per le indennità economiche di malattia.
- La retribuzione media globale giornaliera si ottiene dividendo per trenta l’importo totale della retribuzione del mese precedente a quello in cui comincia il congedo.
Il testo prevede poi regole particolari per le operaie dei settori non agricoli e per i casi di assunzione recente o di sospensione del rapporto nel mese di riferimento.
Per il personale della scuola: l’intera retribuzione (CCNL 2019-21, articolo 34)
Il contratto del comparto Istruzione e ricerca 2019-2021 (sezione scuola) stabilisce che nel periodo di congedo di maternità e di paternità, ai sensi degli articoli 16, 17, 27-bis e 28 del decreto legislativo 151 del 2001, alla lavoratrice o al lavoratore spetta l’intera retribuzione fissa mensile, insieme alle quote di salario accessorio fisse e ricorrenti che competono nei casi di malattia superiore a 15 giorni consecutivi o di ricovero ospedaliero e per la convalescenza post-ricovero, secondo la disciplina dell’articolo 17, comma 8, del contratto del 2007. Quel periodo è considerato servizio effettivamente prestato anche per l’eventuale proroga dell’incarico di supplenza. Per i dettagli sul congedo parentale e sui trenta giorni retribuiti leggi la guida al contratto.
L’80% resta dunque la regola generale di legge; per docenti e ATA conta quanto previsto dal contratto.
Prima e dopo il parto
Sulla durata del congedo, sulla flessibilità e sul congedo parentale puoi leggere la guida su maternità e congedo parentale. Per i riposi giornalieri del primo anno di vita c’è questa guida, mentre per ferie e permessi del personale scolastico puoi usare lo strumento Ferie, festività e permessi.