Nel primo anno di vita del figlio i genitori che lavorano hanno diritto ai riposi giornalieri, spesso chiamati «permessi di allattamento». Sono regolati dagli articoli 39, 40 e 41 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Ecco cosa dice il testo vigente su Normattiva.
Per la madre (articolo 39)
- Durante il primo anno di vita del bambino il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.
- Ciascun periodo dura un’ora ed è considerato orario di lavoro ai fini della durata e della retribuzione. Dà alla donna il diritto di uscire dall’azienda.
- I periodi sono di mezz’ora ciascuno quando la lavoratrice usa l’asilo nido o un’altra struttura idonea istituiti dal datore di lavoro nell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze.
Per il padre (articolo 40)
I riposi sono riconosciuti al padre lavoratore:
- se i figli sono affidati al solo padre;
- in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
- se la madre non è una lavoratrice dipendente;
- in caso di morte o di grave infermità della madre.
Parto plurimo (articolo 41)
In caso di parto plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle dell’articolo 39, comma 1, possono essere usate anche dal padre.
Per chi lavora nella scuola
Il testo di legge vale per i lavoratori in generale. L’organizzazione concreta dei riposi nell’orario di insegnamento, e le eventuali regole del contratto collettivo, vanno concordate con la segreteria e il dirigente scolastico. Per gli altri congedi legati alla nascita leggi la guida su maternità e congedo parentale e quella sul congedo di paternità; per il conteggio di ferie e permessi c’è lo strumento Ferie, festività e permessi.