L’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 è la norma sulle agevolazioni lavorative per chi assiste una persona con disabilità. Riassumiamo il testo vigente su Normattiva: vale per i dipendenti pubblici e privati, quindi anche per docenti e ATA.
I tre giorni di permesso mensile (comma 3)
Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito, coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, non ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale sia:
- coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto;
- parente o affine entro il secondo grado.
Il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado se i genitori o il coniuge (o l’unito civilmente o il convivente di fatto) della persona con disabilità sono mancanti o deceduti, hanno compiuto sessantacinque anni o sono affetti da patologie invalidanti.
Più persone possono dividersi i permessi: fermo restando il limite complessivo di tre giorni per l’assistenza alla stessa persona, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli indicati, che possono fruirne in via alternativa tra loro. Un lavoratore può assistere più persone con disabilità grave solo se si tratta del coniuge, dell’unito civilmente, del convivente di fatto o di un parente o affine di primo grado (o di secondo grado, se i genitori o il coniuge della persona hanno compiuto 65 anni, sono anch’essi affetti da patologie invalidanti o sono deceduti o mancanti).
Altre agevolazioni dell’articolo
- Madre o padre, anche adottivi, di un minore con disabilità grave (comma 2): in alternativa al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale, due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita.
- Assistenza a oltre 150 chilometri (comma 3-bis): chi usa i permessi per assistere una persona residente a una distanza stradale superiore a 150 chilometri attesta con titolo di viaggio o altra documentazione idonea di aver raggiunto il luogo di residenza dell’assistito.
- Cumulo (comma 4): i permessi dei commi 2 e 3 si cumulano con quelli degli articoli 32 e 47 del decreto legislativo 151 del 2001 (congedo parentale e malattia del figlio).
- Scelta della sede (comma 5): il lavoratore ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso.
- La persona con disabilità maggiorenne (comma 6): può usufruire alternativamente dei permessi dei commi 2 e 3, ha diritto a scegliere la sede più vicina al domicilio e non può essere trasferita senza consenso.
- Lavoro agile (comma 6-bis): chi usufruisce dei permessi ha priorità nell’accesso al lavoro agile o ad altre forme di lavoro flessibile, fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione.
- Affidatari (comma 7): le agevolazioni si applicano anche agli affidatari di persone con disabilità grave.
Quando si perde il diritto (comma 7-bis)
Ferma restando la verifica della responsabilità disciplinare, il lavoratore decade dai diritti dell’articolo se il datore di lavoro o l’INPS accertano che le condizioni richieste per la legittima fruizione non esistono o sono venute meno. Rifiutare, ostacolare o opporsi all’esercizio di questi diritti, se accertato nei due anni prima della richiesta di una certificazione della parità di genere, impedisce al datore di lavoro di ottenerla (comma 7-ter).
Una nota sul testo vigente
Le definizioni di «persona con disabilità» e la valutazione di base della legge 104 sono state riscritte dal decreto legislativo 62 del 2024, con date di applicazione diverse nei territori della sperimentazione e nel resto d’Italia (le note del testo indicano, per il resto del territorio nazionale, il 1° gennaio 2026 o il 1° gennaio 2027 a seconda della disposizione). Per sapere come applicarle al proprio caso e per le istruzioni sulla fruizione conviene rivolgersi alla segreteria e all’INPS; per il calcolo di ferie e permessi di docenti e ATA c’è lo strumento Ferie, festività e permessi.