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Stipendi e previdenza

Congedo straordinario di due anni per assistere un familiare con disabilità grave: chi può chiederlo

L'articolo 42 del testo unico sulla maternità dà fino a due anni di congedo retribuito a chi assiste un familiare con disabilità grave: ordine dei familiari, indennità, limiti e sentenze.

A cura della Redazione di ScuolaScuola Pubblicato il Verificato sui documenti ufficiali il 24 ottobre 2026

Mani di una donna anziana al lavoro a uncinetto
Immagine illustrativa Foto: Miluša Snidová · origine · CC BY-SA 4.0

Chi assiste un familiare con disabilità grave può chiedere un congedo straordinario fino a due anni, con indennità. La regola è nell’articolo 42, comma 5 e seguenti, del decreto legislativo 151 del 2001, che richiama l’articolo 4, comma 2, della legge 53 del 2000. Riassumiamo il testo vigente su Normattiva.

A chi spetta e in che ordine

Il diritto al congedo, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 104 del 1992, spetta, entro trenta giorni dalla richiesta:

  1. al coniuge convivente, equiparati la parte di un’unione civile e il convivente di fatto;
  2. in mancanza, decesso o patologie invalidanti di questi, al padre o alla madre, anche adottivi;
  3. poi a uno dei figli conviventi;
  4. poi a uno dei fratelli o sorelle conviventi;
  5. infine al parente o affine entro il terzo grado convivente.

Il diritto spetta anche se la convivenza viene instaurata dopo la richiesta di congedo. Con la sentenza n. 197 del 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il testo precedente alla riforma del 2022 nella parte in cui non includeva il convivente di fatto tra i soggetti legittimati, in posizione equiparata al coniuge convivente.

Limiti e condizioni

  • La durata complessiva non supera due anni per ciascuna persona con disabilità e nell’arco della vita lavorativa.
  • Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che i sanitari richiedano la presenza di chi assiste.
  • Congedo e permessi dell’articolo 33, comma 3, della legge 104 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona. Per lo stesso figlio con disabilità grave i diritti spettano a entrambi i genitori, anche adottivi, in alternativa, e negli stessi giorni l’altro genitore non può fruire degli altri benefici.

Indennità e conseguenze

  • Durante il congedo il richiedente riceve un’indennità pari all’ultima retribuzione, per le voci fisse e continuative, e il periodo è coperto da contribuzione figurativa, fino a un massimo complessivo di 43.579,06 euro annui per il congedo di durata annuale; l’importo è rivalutato ogni anno dal 2011 con l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati.
  • Chi usa il congedo per un periodo continuativo non superiore a sei mesi ha diritto a permessi non retribuiti pari ai giorni di ferie che avrebbe maturato nello stesso periodo, senza contribuzione figurativa.
  • Il periodo non conta ai fini di ferie, tredicesima e TFR.
  • Il congedo richiamato è quello dell’articolo 4, comma 2, della legge 53 del 2000 (due anni per gravi motivi familiari, che di regola non è retribuito, non conta per anzianità e contributi e si può riscattare): per l’assistenza a una persona con disabilità grave l’articolo 42 aggiunge indennità e contribuzione figurativa.

Per chi lavora nella scuola

Il testo di legge vale per i dipendenti pubblici e privati. Per la richiesta, i moduli e il calcolo del trattamento economico in busta paga conviene rivolgersi alla segreteria della scuola. Per i permessi mensili collegati, vedi la guida all’articolo 33 della legge 104.

Fonti ufficiali

Questo articolo è stato scritto da ScuolaScuola a partire dai seguenti documenti ufficiali:

Le norme cambiano: per decisioni importanti fai sempre riferimento al testo ufficiale e all’ufficio competente.

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