Le basi della scuola italiana sono nella Costituzione, agli articoli 33 e 34. Ne riportiamo i contenuti dal testo vigente su Normattiva.
Articolo 33: libertà e organizzazione dell’istruzione
- «L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.»
- La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione e istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
- Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole e istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
- La legge, nel fissare diritti e obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali.
- È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale.
- Le istituzioni di alta cultura, università e accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
- Il testo vigente aggiunge che la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme.
Articolo 34: il diritto allo studio
- La scuola è aperta a tutti.
- L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
- I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
- La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
Dalla Costituzione alle leggi
Questi principi sono attuati da norme successive: sull’obbligo di istruzione oggi in vigore leggi la guida dedicata, sulle scuole paritarie gli articoli sulla normativa e sulla libertà dei docenti la guida alla libertà di insegnamento.