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Normativa

Libertà di insegnamento e funzione docente: cosa garantisce la legge e cosa richiede ai docenti

Dalla Costituzione al testo unico sulla scuola: libertà di insegnamento come autonomia didattica, doveri della funzione docente e formazione obbligatoria, permanente e strutturale.

A cura della Redazione di ScuolaScuola Pubblicato il Verificato sui documenti ufficiali il 26 ottobre 2026

Due uccelli in volo nel cielo sopra gli alberi
Immagine illustrativa Foto: Ayyuha Sideeq · origine · CC0

La libertà di insegnamento è una garanzia dei docenti con una base costituzionale e una definizione nel testo unico sulla scuola. Riassumiamo le norme, nel testo vigente su Normattiva.

Nella Costituzione

L’articolo 33 apre con queste parole: «L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento».

Nel testo unico sulla scuola (D.Lgs 297/1994)

  • Articolo 1: nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola, ai docenti è garantita la libertà di insegnamento, intesa come autonomia didattica e libera espressione culturale del docente. Il suo esercizio è diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni. È garantita anche l’autonomia professionale nello svolgimento dell’attività didattica, scientifica e di ricerca.
  • Articolo 2: l’azione di promozione dell’articolo 1 è attuata nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni; sono attuate iniziative per garantire il diritto allo studio.
  • Articolo 3: gli organi collegiali sono istituiti per realizzare la partecipazione alla gestione della scuola, dando ad essa il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica.

La funzione docente (articolo 395)

È intesa come esplicazione essenziale dell’attività di trasmissione della cultura, di contributo alla sua elaborazione e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità. Oltre all’orario di insegnamento, i docenti espletano le altre attività connesse alla funzione e, in particolare:

  • curano il proprio aggiornamento culturale e professionale;
  • partecipano alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno parte;
  • partecipano alla realizzazione delle iniziative educative deliberate dai competenti organi;
  • curano i rapporti con i genitori degli alunni delle proprie classi;
  • partecipano ai lavori delle commissioni di esame e di concorso di cui sono componenti.

La formazione in servizio (legge 107/2015, comma 124)

Tra gli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività sono definite dalle singole scuole in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa e con i piani di miglioramento, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto ministeriale, sentite le organizzazioni sindacali.

Libertà e limiti

La libertà di insegnamento si esercita nel quadro degli ordinamenti della scuola e delle scelte collegiali, come emerge anche dai compiti del collegio dei docenti: ne parliamo nella guida agli organi collegiali. Sul comportamento dei dipendenti pubblici leggi anche gli articoli sulla normativa.

Fonti ufficiali

Questo articolo è stato scritto da ScuolaScuola a partire dai seguenti documenti ufficiali:

Le norme cambiano: per decisioni importanti fai sempre riferimento al testo ufficiale e all’ufficio competente.

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