La libertà di insegnamento è una garanzia dei docenti con una base costituzionale e una definizione nel testo unico sulla scuola. Riassumiamo le norme, nel testo vigente su Normattiva.
Nella Costituzione
L’articolo 33 apre con queste parole: «L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento».
Nel testo unico sulla scuola (D.Lgs 297/1994)
- Articolo 1: nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola, ai docenti è garantita la libertà di insegnamento, intesa come autonomia didattica e libera espressione culturale del docente. Il suo esercizio è diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni. È garantita anche l’autonomia professionale nello svolgimento dell’attività didattica, scientifica e di ricerca.
- Articolo 2: l’azione di promozione dell’articolo 1 è attuata nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni; sono attuate iniziative per garantire il diritto allo studio.
- Articolo 3: gli organi collegiali sono istituiti per realizzare la partecipazione alla gestione della scuola, dando ad essa il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica.
La funzione docente (articolo 395)
È intesa come esplicazione essenziale dell’attività di trasmissione della cultura, di contributo alla sua elaborazione e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità. Oltre all’orario di insegnamento, i docenti espletano le altre attività connesse alla funzione e, in particolare:
- curano il proprio aggiornamento culturale e professionale;
- partecipano alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno parte;
- partecipano alla realizzazione delle iniziative educative deliberate dai competenti organi;
- curano i rapporti con i genitori degli alunni delle proprie classi;
- partecipano ai lavori delle commissioni di esame e di concorso di cui sono componenti.
La formazione in servizio (legge 107/2015, comma 124)
Tra gli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività sono definite dalle singole scuole in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa e con i piani di miglioramento, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto ministeriale, sentite le organizzazioni sindacali.
Libertà e limiti
La libertà di insegnamento si esercita nel quadro degli ordinamenti della scuola e delle scelte collegiali, come emerge anche dai compiti del collegio dei docenti: ne parliamo nella guida agli organi collegiali. Sul comportamento dei dipendenti pubblici leggi anche gli articoli sulla normativa.