La sicurezza nei luoghi di lavoro, scuole comprese, si basa sul decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il suo articolo 2 contiene le definizioni delle figure coinvolte. Le riassumiamo nel testo vigente su Normattiva, con attenzione ai punti che toccano la scuola.
Chi è «lavoratore» e quando lo sono gli studenti
Lavoratore è la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione.
Al lavoratore è equiparato, tra gli altri:
- il beneficiario di tirocini formativi e di orientamento, anche per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro;
- l’allievo degli istituti di istruzione e universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, comprese le apparecchiature con videoterminali, limitatamente ai periodi in cui l’allievo è effettivamente applicato a quelle strumentazioni o ai laboratori;
- il volontario.
Il datore di lavoro nella pubblica amministrazione
È il soggetto titolare del rapporto di lavoro o, comunque, quello che, secondo l’assetto dell’organizzazione, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa esercitando i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni è il dirigente al quale spettano i poteri di gestione o, in alcuni casi, un funzionario preposto a un ufficio con autonomia gestionale e poteri di spesa, individuato dall’organo di vertice; se l’individuazione manca o non è conforme ai criteri, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice. Per i poteri di gestione del dirigente scolastico puoi leggere gli articoli sulla normativa.
Le altre figure
- Dirigente: chi, per competenze e poteri gerarchici e funzionali, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.
- Preposto: chi sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive, controllandone la corretta esecuzione e con un funzionale potere di iniziativa.
- RSPP (responsabile del servizio di prevenzione e protezione): persona con i requisiti professionali, designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio che si occupa della prevenzione dei rischi. L’addetto fa parte del servizio.
- Medico competente: medico con i requisiti previsti, che collabora con il datore di lavoro nella valutazione dei rischi ed effettua la sorveglianza sanitaria.
- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori sugli aspetti della salute e sicurezza.
Prevenzione e valutazione dei rischi
La valutazione dei rischi è la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e la sicurezza presenti nell’organizzazione, finalizzata a individuare le misure di prevenzione e a elaborare il programma per migliorare nel tempo i livelli di sicurezza. La prevenzione è il complesso delle misure per evitare o diminuire i rischi professionali.
Cosa non dice l’articolo
L’articolo 2 contiene solo definizioni: obblighi, formazione, sanzioni e regole specifiche per le scuole sono in altre parti del decreto e in norme dedicate, non trattate qui.