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Stipendi e previdenza

Malattia nella scuola: 18 mesi di conservazione del posto, retribuzione per fasce e infortunio sul lavoro

Gli articoli 17 e 20 del CCNL scuola: diciotto mesi di conservazione del posto, intera retribuzione per i primi nove, 90% poi 50%, gravi patologie e infortunio; comunicazione e certificato.

A cura della Redazione di ScuolaScuola Pubblicato il Verificato sui documenti ufficiali il 27 ottobre 2026

Un termometro medico
Immagine illustrativa Foto: Franz van Duns · origine · CC BY-SA 4.0

Quanto si può restare assenti per malattia e con quale retribuzione? Per il personale della scuola a tempo indeterminato la risposta è nell’articolo 17 del contratto del comparto scuola del 29 novembre 2007, richiamato come vigente dal contratto 2019-2021, e nell’articolo 20 sull’infortunio. Riassumiamo il testo contrattuale; per i supplenti valgono altre regole (leggi questa guida).

Conservazione del posto

  • Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per diciotto mesi. Per calcolare il periodo si sommano alle assenze dell’ultimo episodio morboso le assenze per malattia del triennio precedente.
  • Superati i diciotto mesi, su richiesta e in casi particolarmente gravi, si può restare assenti per ulteriori diciotto mesi senza retribuzione; prima di concederli l’amministrazione accerta le condizioni di salute tramite l’organo sanitario, per stabilire se c’è un’assoluta e permanente inidoneità a qualsiasi proficuo lavoro.
  • Superati i periodi, o in caso di inidoneità permanente, l’amministrazione può risolvere il rapporto corrispondendo l’indennità sostitutiva del preavviso. Il personale docente dichiarato inidoneo alla funzione per motivi di salute può, a domanda, essere collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti.
  • Le assenze per malattia, tranne quelle del periodo senza retribuzione, non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio.

La retribuzione (nel triennio)

  • Primi nove mesi: intera retribuzione fissa mensile, compresa la retribuzione professionale docenti e il compenso individuale accessorio, senza altri compensi accessori. Per le malattie superiori a 15 giorni lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero (e per la convalescenza successiva) spetta anche ogni trattamento accessorio a carattere fisso e continuativo.
  • Successivi tre mesi: 90% della retribuzione.
  • Ulteriori sei mesi del periodo di conservazione del posto: 50%.

Gravi patologie

In caso di gravi patologie che richiedono terapie temporaneamente o parzialmente invalidanti, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza, oltre ai giorni di ricovero o di day hospital, anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie; per quei giorni spetta l’intera retribuzione.

Comunicare la malattia

Il testo del contratto prevede che l’assenza, salvo comprovato impedimento, sia comunicata alla scuola tempestivamente e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche in caso di prosecuzione. Il contratto prevede anche l’obbligo di essere reperibili al domicilio comunicato in determinate fasce orarie e il controllo della malattia fin dal primo giorno. Si tratta di un testo del 2007: le modalità pratiche di invio del certificato e gli orari delle fasce di reperibilità possono essere stati poi modificati da norme di legge successive, quindi per le regole di oggi conviene chiedere alla segreteria.

Infortunio e malattia da causa di servizio (articolo 20)

  • Per l’assenza dovuta a infortunio sul lavoro, non si computa nel limite massimo di conservazione del posto il periodo di malattia necessario a giungere a completa guarigione clinica, con intera retribuzione.
  • Se l’assenza è dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, spetta l’intera retribuzione per tutto il periodo di conservazione del posto.
  • Queste regole valgono anche per il personale a tempo determinato, nei limiti di durata della nomina.

Sui permessi per visite e terapie del personale ATA c’è una guida dedicata: permessi per visite specialistiche.

Fonti ufficiali

Questo articolo è stato scritto da ScuolaScuola a partire dai seguenti documenti ufficiali:

Le norme cambiano: per decisioni importanti fai sempre riferimento al testo ufficiale e all’ufficio competente.

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Strumenti utili

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