Oltre ai congedi per i figli, la legge 8 marzo 2000, n. 53 disciplina permessi e congedi per eventi e cause particolari e per la formazione. Riassumiamo gli articoli 4, 5 e 6 nel testo vigente su Normattiva. Valgono per i dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati, ma per il personale della scuola il contratto collettivo può prevedere regole ulteriori: per il tuo caso, la segreteria è il punto di riferimento.
Permesso retribuito per lutto o grave infermità (articolo 4, comma 1)
Il lavoratore ha diritto a un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di grave infermità documentata, lavoratore e datore possono concordare diverse modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.
Congedo per gravi motivi familiari (articolo 4, comma 2)
- Un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni, per gravi e documentati motivi familiari, tra cui le patologie individuate con decreto.
- Durante il congedo il dipendente conserva il posto, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.
- Il congedo non è computato nell’anzianità né ai fini previdenziali, ma si può riscattare (o versare i contributi con i criteri della prosecuzione volontaria).
Congedo per la formazione (articolo 5)
- Spetta ai dipendenti con almeno cinque anni di anzianità presso la stessa amministrazione: sospensione del rapporto per un periodo non superiore a undici mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa.
- È finalizzato al completamento della scuola dell’obbligo, al titolo di studio di secondo grado, al diploma universitario o alla laurea, o a attività formative diverse da quelle del datore di lavoro.
- Durante il congedo si conserva il posto, ma senza retribuzione; il periodo non conta ai fini dell’anzianità e non è cumulabile con ferie, malattia e altri congedi. Una grave e documentata infermità durante il congedo, comunicata per iscritto, lo interrompe.
- Il datore di lavoro può non accogliere o differire la richiesta per comprovate esigenze organizzative; i contratti collettivi stabiliscono modalità, percentuali massime di lavoratori che possono usufruirne, ipotesi di differimento o diniego e preavviso, non inferiore a trenta giorni. Il periodo si può riscattare.
Formazione continua (articolo 6)
I lavoratori, occupati e non, hanno diritto di proseguire i percorsi di formazione per tutto l’arco della vita, per accrescere conoscenze e competenze professionali. La contrattazione collettiva definisce il monte ore da destinare ai congedi per la formazione continua, i criteri per individuare i lavoratori e le modalità di orario e retribuzione.
Un’ultima norma
Il comma 4-ter dell’articolo 4 prevede che rifiuto, opposizione od ostacolo all’esercizio dei diritti di assenza dell’articolo, rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere, impediscono al datore di lavoro di ottenerla.
Per il calcolo di ferie e permessi del personale scolastico c’è lo strumento Ferie, festività e permessi. Sui congedi per i figli leggi la guida su maternità e congedo parentale.