Il congedo di paternità obbligatorio è regolato dall’articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, testo unico sulla tutela della maternità e della paternità. Ecco cosa prevede il testo vigente su Normattiva.
Quanti giorni e quando
- Il padre lavoratore si astiene dal lavoro per dieci giorni lavorativi, da usare dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi.
- I giorni non sono frazionabili a ore, ma possono essere usati anche in via non continuativa.
- In caso di parto plurimo la durata sale a venti giorni lavorativi.
- Il congedo è fruibile entro lo stesso arco temporale anche in caso di morte perinatale del figlio.
- Può essere usato anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice.
A chi spetta
- Al padre lavoratore, anche adottivo o affidatario.
- Anche al padre che fruisce del congedo di paternità alternativo dell’articolo 28.
- Con la sentenza n. 115 del 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 27-bis nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile.
Come si chiede
Il padre comunica per iscritto al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. La comunicazione scritta può essere sostituita dal sistema informativo aziendale per la gestione delle assenze, se presente.
Il congedo di paternità alternativo (articolo 28)
È un’altra cosa: il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla madre in caso di morte o grave infermità della madre, di abbandono o di affidamento esclusivo del bambino al padre. Il padre che vuole avvalersene presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni previste; in caso di abbandono rende una dichiarazione ai sensi del DPR 445 del 2000.
Indennità e sanzioni (articoli 29 e 31-bis)
- Per il congedo di paternità obbligatorio (articolo 27-bis) è riconosciuta, per tutto il periodo, un’indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione; il trattamento economico e normativo è determinato ai sensi dell’articolo 22, commi da 2 a 7, e dell’articolo 23. Per il congedo alternativo dell’articolo 28 il trattamento è quello degli articoli 22 e 23.
- Per il personale della scuola, il contratto 2019-2021 (articolo 34, comma 2) stabilisce che nel congedo di maternità e di paternità, anche ai sensi degli articoli 27-bis e 28, spetta l’intera retribuzione fissa mensile: leggi la guida al contratto.
- Il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio del diritto di assenza dell’articolo 27-bis sono puniti con una sanzione amministrativa da 516 a 2.582 euro e, se rilevati nei due anni precedenti la richiesta della certificazione della parità di genere, impediscono al datore di lavoro di ottenerla.
Per chi lavora nella scuola
Per le regole del personale scolastico, la modulistica e le condizioni di miglior favore previste dal contratto collettivo conviene rivolgersi alla segreteria della scuola. Per un quadro più ampio, anche sulla maternità e sul congedo parentale, c’è la nostra guida.