I permessi brevi sono assenze di poche ore per esigenze personali. Li regola l’articolo 16 del contratto del comparto scuola del 29 novembre 2007, che riassumiamo.
A chi spettano e quanto durano
Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente a tempo indeterminato e al personale a tempo determinato sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e, per i docenti, comunque fino a un massimo di due ore. Per i docenti i permessi si riferiscono a unità minime che siano ore di lezione.
Quanti nell’anno
- ATA: non oltre 36 ore nel corso dell’anno scolastico.
- Docenti: il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento.
Il recupero
- Entro i due mesi lavorativi successivi a quello di fruizione, il dipendente deve recuperare le ore non lavorate, in una o più soluzioni, in relazione alle esigenze di servizio.
- Per i docenti il recupero avviene prioritariamente con supplenze o interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe in cui avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.
- Se il recupero non è possibile per fatto imputabile al dipendente, l’amministrazione trattiene una somma pari alla retribuzione spettante per le ore non recuperate.
Per i docenti: la sostituzione
L’attribuzione dei permessi ai docenti è subordinata alla possibilità di sostituzione con personale in servizio.
Una precisazione per gli ATA
Il contratto 2019-2021 ha introdotto per gli ATA altre tipologie di permessi orari (18 ore per motivi personali e 18 ore per visite e terapie): leggi la guida ai permessi orari e quella sulle visite specialistiche.