Con il messaggio n. 3267 del 14 ottobre 2026 l’INPS ha spiegato come le pubbliche amministrazioni devono compilare il flusso mensile UNIEMENS/ListaPosPA per comunicare permessi e congedi legati alla cura dei familiari. La novità riguarda soprattutto chi si occupa degli adempimenti nelle segreterie, ma tocca i dipendenti pubblici, quindi anche docenti e ATA, perché prevede che nei dati mensili compaia anche la persona assistita.
Da dove nasce
Il messaggio richiama l’articolo 1, comma 724, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026). La norma vuole potenziare i controlli sulla fruizione di:
- permessi dell’articolo 33 della legge 104 del 1992;
- congedi straordinari dell’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 151 del 2001;
- congedi parentali degli articoli 32 e 33 dello stesso testo unico;
- congedi dell’articolo 8, comma 4, della legge 81 del 2017.
Per questo le amministrazioni pubbliche sono tenute a inserire nelle denunce mensili le informazioni sull’evento fruito e sul «dante causa», cioè la persona a cui l’assenza si riferisce (nel messaggio l’indicazione si basa sul codice fiscale del dante causa o, per alcuni permessi, del lavoratore).
Cosa deve essere indicato
Il messaggio elenca, per ogni tipo di assenza, quali elementi vanno compilati nel flusso:
- Congedo straordinario (articolo 42, comma 5): periodo effettivo fruito e dante causa.
- Permessi dell’articolo 33 della legge 104: ore o giornate fruite, distinguendo i permessi a ore dai permessi a giornata e il comma di riferimento (comma 2, comma 3 e comma 6). Per i permessi a giornata il messaggio ricorda il limite di tre giorni nel mese.
- Congedo parentale (articoli 32 e 33): sia con retribuzione ridotta sia senza retribuzione, anche a ore, e anche in caso di prolungamento per assistenza a figli con disabilità; per il congedo parentale a 100% della retribuzione è richiesto un elemento specifico con il numero dei giorni.
- Assenze per assistenza ai figli dal sesto anno di età, al coniuge o al genitore convivente nelle condizioni dell’articolo 3 della legge 104 (articolo 1, comma 40, lettera b, della legge 335 del 1995).
- Congedo per la malattia del figlio: fino ai tre anni (articolo 47, comma 1) e dai tre ai quattordici anni (articolo 47, comma 2). Per quest’ultimo il messaggio ricorda che la disciplina è stata modificata dal 1° gennaio 2026 dall’articolo 1, comma 220, della legge 199 del 2025.
Il messaggio precisa anche che non vanno compilati campi diversi da quelli indicati e spiega come sostituire o annullare un elemento trasmesso per errore.
Da quando
Le nuove modalità di compilazione si applicano a partire dalla denuncia del mese di dicembre 2026.
Cosa non dice il messaggio
Il messaggio riguarda come si trasmettono i dati: non modifica il diritto ai permessi o ai congedi né le condizioni per fruirne. Per i tuoi permessi, per la richiesta e per i moduli da presentare resta il riferimento della segreteria della tua scuola. Per le regole generali sui permessi dell’articolo 33 puoi leggere la nostra guida sulla legge 104 e, per quelle sul congedo parentale, la guida su maternità e congedo parentale.